La legge regionale 51/84
Legge
regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984)
Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle
attività culturali.
Titolo I Oggetto e finalità della legge
Art. 1 -
(Principi generali).
La Regione Veneto promuove e favorisce
lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività
e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale.
Art. 2 -
(Ambiti, destinatari e modalità d' intervento)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate nello articolo precedente la Regione:
a) sostiene
l’attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza
culturale nell’ambito del suo territorio;
b) favorisce
iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali
singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni,
Cooperative senza scopo di lucro, e/ o loro aggregazioni a livello
regionale;
c) promuove
iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione
con altri soggetti o per affidamento.
Titolo II Istituzioni di rilevante importanza
culturale
Art. 3 - (Riconoscimento)
omissis (i)
Art. 4 -
(Documentazione delle attività)
omissis (ii)
Titolo III
Art. 5 - (Iniziative culturali di Enti locali, Istituti,
Associazioni)
La Regione Veneto favorisce attività
di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di Enti
locali, Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro
operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della
cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e
iniziative riguardanti le culture locali.
Art. 6 -(Concessione dei contributi)
Per il raggiungimento delle finalità
di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la
realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.
Nella concessione dei contributi
saranno tenute in particolare conto le attività di notevole
rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla
tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa,
nonchè alle varie peculiarità linguistiche della
Regione.
(omissis) (iii).
omissis (iv)
Art. 7 -(Acquisto libri)
La Giunta regionale provvede
all’acquisto,presso Case editrici, di libri di particolare
rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le
culture locali nel Veneto.
Art. 8 - (Commissione contultiva)
Al fine di esprimere alla Giunta
regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle
opere di cui al precedente articolo, è costituita una
Commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un
suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del
Dipartimento competente;
b) cinque esperti
designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) tre esperti
designati dalla Giunta regionale.
Funge da segretario un dipendente
regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per la validità delle sedute è
necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Per la validità delle
deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in
carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono
essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino
all’avvenuta sostituzione.
Titolo IV Procedimenti
Art. 9 - (Modalità per la presentazione delle domande)
Le domande per la concessione dei
contributi di cui al precedente articolo 6 sono presentate al
Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di
decadenza del 30 settembre, corredate da:
a) una relazione
illustrativa delle finalità e delle modalità di
realizzazione dell’attività culturale per la quale è
richiesto il contributo;
b) l’indicazione
della prevedibile partecipazione finanziaria di altri Enti;
c) un preventivo
dettagliato di spesa.
Le domande dei soggetti interessati
all’acquisto dei libri di cui al precedente art. 7 sono presentate
al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di
decadenza del primo settembre, corredate da n. 10 (dieci) copie per
ciascuna delle opere con l’indicazione del prezzo di copertina.
I prezzi delle opere ammessi
all’acquisto devono corrispondere a quelli praticati per la
fornitura alle librerie.
Per le domande spedite con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale
quale data di presentazione.
Art. 10 - (Norme per l’erogazione dei contributi)
Per ogni iniziativa di cui al primo
comma dell’art. 6 il contributo non può essere superiore al
50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. (v)
Il soggetto richiedente deve, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del
contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una
dichiarazione di accettazione espressa e l’impegno ad assicurare la
copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l’attuazione
dell’iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa
comunque sopravvenuta.
L’erogazione del contributo è
disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale
previa presentazione, da parte del soggetto di cui al comma
precedente, di idonea documentazione attestante l’attività
svolta.
La mancata presentazione di detta
documentazione entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a
quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al
contributo assegnato.
La concessione del contributo può
essere altresì revocata con deliberazione della Giunta
regionale qualora:
- non intervengano entro il termine stabilito l’accettazione e
l’assicurazione di cui al secondo comma del presente articolo;
- l’iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione
allegata alla domanda;
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della
spesa;
- vengano apportare all’iniziativa ammessa a contributo modifiche
non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
Titolo V Iniziative della Regione
Art. 11 - (Iniziative della Regione)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove
iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli
Enti e Istituzioni di cui all’articolo 5, o per affidamento; (vi)
b) dispone
l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle
istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla
catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e
trasmissione dati relativi a tali beni culturali.
Art. 12
-(Approvazione del piano generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di
marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione
consiliare:
a) omissis (vii)
;
b) il piano di
riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e
Cooperative di cui al precedente articolo
5;
c) il programma di
acquisto libri di cui al precedente articolo
7;
d) il programma di
massima delle iniziative di cui alla lettera a) del precedente
articolo 11.
Qualora si ravvisi l’opportunità
di procedere alla immediata realizzazione di una delle iniziative
culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 11), senza
attendere l’approvazione del programma annuale, la Giunta regionale
è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni,
dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente.
Art. 13 -
(Non cumulabilità)
In ogni caso i contributi previsti
dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le
stesse iniziative da altre leggi regionali.
Art. 14 -
(Abrogazione di precedenti disposizioni)
Le leggi regionali:
- 28
aprile 1977, n. 36 “ Contributo della Regione a favore
della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ”,
- 18
maggio 1979, n. 38 “ Interventi della Regione per la
conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto ”;
- 8
maggio 1980, n. 41 “ Contributo della Regione in favore
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo ”;
- 11
giugno 1981, n. 26 “ Concessione di un contributo
annuale all’Istituto Veneto per la storia della resistenza ”;
- 22
dicembre 1981, n. 74 “ Contributo regionale
all’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti ”;
- 22
dicembre 1981, n. 75 “ Contributo della Regione Veneto a
favore dell’Istituto internazionale " J. Maritain " per
il centro studi e ricerche di Praglia ”;
sono abrogate a tutti gli effetti salvo
quelli relativi allo espletamento dei procedimenti amministrativi
attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per
l’anno 1984.
Titolo VII Norme transitorie
Art. 15 -
(Domande di contributo)
Nella prima applicazione della presente
legge, le domande di cui al precedente art.
9 devono essere presentate entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa.
Art. 16 - (Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante
importanza).
Per l’anno 1984 l’entità dei
contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale
è determinata nella misura indicata
nell’allegato
A della presente legge.
Agli Enti di cui alle leggi:
- 28
aprile 1977, n. 36 “ Contributo della Regione a favore
della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ”;
- 8
maggio 1980, n. 41 “ Contributo della Regione in favore
della Accademia dei Concordi di Rovigo ”;
- 11
giugno 1981, n. 26 “ Concessione di un contributo
annuale all’Istituto Veneto per la Storia della Resistenza ”;
- 22
dicembre 1981, n. 74 “ Contributo regionale alla
Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti ”;
- 22
dicembre 1981, n. 75 “ Contributo della Regione Veneto a
favore dell’Istituto internazionale " J. Maritain " per
il centro studi e ricerche di Praglia ”;
è corrisposta per l’anno 1984
con deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale integrazione
tra la somma indicata nell’allegato A) e la somma già
corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.
Art. 17 - (Contributi integrativi).
La Giunta regionale è
autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei
contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla
legge regionale 18 maggio 1979, n. 38, un ulteriore contributo fino a
un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì
autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso
l’erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui
domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano
state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di
approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente
articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’allegato A).
La Giunta regionale darà
immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente
dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.
Art. 18 -
(Commissione consultiva)
La Commissione nominata, prima
dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 3
della legge regionale 18 maggio 1979,n. 38, resta in carica fino
all'insediamento della Commissione consultiva di cui al precedente art.
8 e ne assume le relative funzioni.
Per la legalità delle sedute e
la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni
di cui al medesimo art. 8.
Titolo VIII
Art. 19 -
(Norma finanziaria)
Per l’attuazione della presente legge
è autorizzata un' ulteriore spesa di L. 1.065.000.000 per
ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, di cui:
a) L. 885.000.000
per contributi a istituzione di rilevante importanza culturale, ai
sensi dell’art. 3 della presente legge;
b) L. 100.000.000
per contributi a favore delle iniziative culturali di enti locali,
istituti e associazioni ai sensi dell’art.
5 della presente legge;
c) L. 80.000.000
per le iniziative culturali promosse dalla Giunta regionale ai sensi
dell’art.
11 della presente legge.
Nello stato di
previsione della spesa del bilancio sono istituiti degli appositi
capitoli per gli interventi previsti dai precedenti punti a, b, c.
Per l’esercizio finanziario 1984 i
contributi di cui ai punti a) e b) del primo comma sono concessi
secondo la procedura indicata rispettivamente nei precedenti artt.
16 e 17.
L’Amministrazione regionale fa fronte
agli oneri di cui al primo comma mediante il prelievo di quota parte
degli importi a tal uopo accantonati nel fondo globale per le spese
correnti (cap.80210) secondo l’esatta destinazione attribuita alla
partita n. 7 “ Interventi nel settore culturale ” del bilancio
regionale relativamente all’esercizio finanziario 1984 e
pluriennale 1984- 1986 per L. 995.000.000, e per L. 70.000.000 dalla
partita n. 2 - Nuove iniziative culturali relativamente al 1984, e
dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 80020) per il 1985
e 1986.
I capitoli istituiti dalle leggi
regionali abrogate a norma dell’art. 14 della presente legge
rimangono in essere solamente fino ad avvenuta erogazione dei
contributi per l’anno 1984.
A partire dall’esercizio finanziario
1985 gli importi già iscritti nel bilancio pluriennale di tali
capitoli, ammontanti a complessive L. 1.400.000.000 per il 1985 e L.
1.410.000.000 per il 1986, verranno stornati a favore dei capitoli di
nuova istituzione creati a norma del presente articolo.
La spesa globale prevista per
l’attuazione della presente legge è così determinata
in L. 2.465.000.000 per lo esercizio finanziario 1985, e L.
2.475.000.000 per l’esercizio finanziario 1986.
Lo stanziamento dei capitoli di spesa
istituiti dalla presente legge sarà determinato annualmente
dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma
dell’art
32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come
modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, tenuto
conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in
corrispondenza alla partita di spese che hanno fissato la copertura
finanziaria per l’esercizio finanziario 1984. (viii)
Art. 20
-(Variazione di bilancio)
Al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate
le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 70010 - Contributi a favore
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 40.000.000
|
|
|
1986 40.000.000
|
Cap. 70016 - Contributo regionale
all’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 30.000.000
|
|
|
1986 30.000.000
|
Cap. 70022 - Contributo annuo
all’Istituto Internazionale “ J. Maritain ” per la
realizzazione e la gestione di un centro di alta cultura
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 200.000.000
|
|
|
1986 200.000.000
|
Cap. 70028 - Contributo regionale
all’Istituto Veneto per la Storia della Resistenza
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 30.000.000
|
|
|
1986 30.000.000
|
Cap. 70150 - Contributi a favore della
Fondazione Cini di Venezia
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 500.000.000
|
|
|
1986 500.000.000
|
Cap. 70024 - Contributi a Enti e
associazioni per lo svolgimento di attività culturali
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 450.000.000
|
|
|
1986 450.000.000
|
Cap. 70026 - Contributi per il sostegno
delle attività editoriali relative alla tradizione culturale
veneta
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 150.000.000
|
|
|
1986 160.000.000
|
Cap. 80020 - Fondo di riserva per le
spese impreviste
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 70.000.000
|
|
|
1986 70.000.000
|
Cap. 80210 - Fondo globale per le spese
correnti - partita n. 7 “ Interventi nel settore culturale” -
partita n. 2 “ Nuove iniziative culturali ”
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza 1.065.000.000
|
1984 1.065.000.000
|
|
Cassa 1.065.000.000
|
1985 995.000.000
|
|
|
1986 995.000.000
|
Variazione in aumento
Cap. 70110 - Contributi regionali a
Istituzioni di grande rilevanza culturale (c.n.i.)
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza 885.000.000
|
1984 885.000.000
|
|
Cassa 885.000.000
|
1985 1.685.000.000
|
|
|
1986 1.685.000.000
|
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06
Cap. 70112 - Contributi regionali a
Enti locali,istituti o associazioni per lo svolgimento di attività
culturali (c.n.i.)
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza ---
|
1984 ---
|
|
Cassa ---
|
1985 700.000.000
|
|
|
1986 710.000.000
|
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06
Cap. 70114 - Iniziative regionali per
la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (cni)
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza 80.000.000
|
1984 80.000.000
|
|
Cassa 80.000.000
|
1985 80.000.000
|
|
|
1986 80.000.000
|
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.41.2.06.06
Cap. 70024 - Contributi a Enti e
Associazioni per lo svolgimento di attività culturale
|
Bilancio annuale
|
Bilancio pluriennale
|
|
Competenza 100.000.000
|
1984 100.000.000
|
|
Cassa 100.000.000
|
1985 ---
|
|
|
1986 ---
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Art. 21 -
(Dichiarazione d' urgenza)
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dello art.
44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO A)
omissis
(ix)
iv() Comma
abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il
comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che l’abrogazione
decorre dal 1° gennaio 2007.
v() Comma
così modificato dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre
1994, n. 73, che ha abrogato l’espressione: “Fanno eccezione le
iniziative riguardanti le diverse peculiarità
etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle
aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo può
essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta
ammissibile”.
vi() Lettera
così modificata da comma 2 art. 8 legge regionale 10 agosto
2006, n. 16 che sostituisce le parole “di cui agli articoli 3 e 5”
con le parole “di cui all’articolo 5”. Il comma 3 dell’art.
8 della medesima legge dispone che la modifica decorre dal 1°
gennaio 2007.
|